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Ordinanza — n. 24551/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic factual complaints lack legal grounds and violate admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24551/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to generic factual complaints lacking specific legal arguments and supporting data. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the lower court's reasoning was deemed sufficient and legally sound regarding criminal liability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on generic factual complaints without specific legal grounds or supporting data are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual complaints lack of legal grounds criminal liability procedural costs infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori modifica della licenza edilizia violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

posto da: MILANOVIC DANIEL nato a OLBIA il 12/09/1991 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniel Milanovic; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità contestato al prevenuto ai capi G) ed H) dell'imputazione, è costituito da generiche doglianze in punto di fatto, in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 37 e 38 della sentenza impugnata); considerato che, per altro verso, il motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi