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Ordinanza — n. 24550/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual arguments under Italian Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24550/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Luciano Saladino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding Articles 131 bis, 99, 132, and 133 of the Criminal Code to be entirely generic and merely expressions of dissatisfaction. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific legal reasons and factual data required to challenge the lower court's sufficient and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of mere complaints or abstract deductions devoid of specific legal grounds and factual data supporting the claims.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Code lack of motivation court costs licenziamento per motivi economici distacco di lavoratori diritto alla disconnessione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Art. 99 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

posto da: SALADINO LUCIANO nato a SCIACCA il 27/03/1972 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luciano Saladino; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 131 bis, 99, 132 e 133 cod. pen., sono del tutto generici nonché costituiti da mere doglienze in punto di fatto, in quanto prospettano deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M2126 50305