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Ordinanza — n. 24548/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and improper fact reconstruction attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24548/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marianna Ornella Cardinale inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for territorial incompetence and challenged the lower court's fact-finding, but the court found these arguments merely repetitive or improperly formulated for a legitimacy review. Consequently, the court rejected the request to reconstruct facts using different evaluation criteria, upholding the territorial court's reasoning on liability and the crime's existence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they merely repeat arguments already examined or attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the territorial court, which has already provided a reasoned decision free of the alleged defects.

Parole chiave

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appeal inadmissibility repetitive arguments fact reconstruction legitimacy review territorial competence costs order criminal liability violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

posto da: CARDINALE MARIANNA ORNELLA nato a BARI il 08/05/1994 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marianna Ornella Cardinale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo, è meramente reiterativo e non si confronta con le argomentazioni, immuni d vizi, rese dalla Corte territoriale sul punto; considerato che il secondo motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle