Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24544/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against settlement sentencing for inadmissible grounds regarding plea formation and penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals filed by Lami and Sciarra inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued that the appellate court's sentencing after a settlement violated legal requirements and lacked proper reasoning. The court ruled that complaints about the formation of the party's will, prosecutor consent, and penalty determination are not admissible grounds for cassation in settlement cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentencing are inadmissible when based on complaints regarding the formation of the party's will, prosecutor consent, or penalty determination, except for specific statutory exceptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentencing cassation admissibility penalty determination prosecutor consent plea formation inadmissible grounds procedural law motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599- bis cod. proc. pen
art. 129 c.p
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv.
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio
268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posti da: LAMI DOMENICO nato a NAPOLI il 19/04/1992 SCIARRA ANTONIO nato a NAPOLI il 31/01/1968 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Domenico Lami e di Antonio Sciarra; letta la memoria dell'avv. Vittoria Pellegrino, difensore di Antonio Sciarra, la quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso; considerato che l'unico motivo del ricorso di Domenico Lami, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza con la quale la Corte d'appello, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata nei suoi confronti, lamentando che «non è emerso alcun elemento tale da giustificare una sentenza di condanna», ciò che avrebbe «dovuto indurre il Giudicante a pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.», nonché la mancata o insufficiente motivazione «in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali è basata» la sentenza, non è consentito, atteso che, come è stato costantemente chiarito dalla Corte di cassazione, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, con la conseguenza che le doglianze prospettate non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello; ritenuto che il primo motivo del ricorso di Antonio Sciarra e il secondo motivo dello stesso ricorso, con i quali il ricorrente deduce, rispettivamente, la manifesta illogicità della sentenza per travisamento della prova ai fini del riconoscimento del ne bis in idem (primo motivo) e la mancanza della motivazione circa la prova delle attribuite cessioni della sostanza stupefacente (secondo motivo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, reiterando rilievi già prospettati in appello e respinti dai giudici di appello con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si vedano la sesta e la settima pagina dell'impugnata sentenza), risultano, al fine, sostanzialmente volti a contestare l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, con riguardo all'emersione o no, dalle stesse, delle attribuite cessioni di sostanza stupefacente, laddove l'apprezzamento di tale contenuto non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01;

Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01), il che non è riscontrabile nel caso in esame; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.Mr DePOSITATA CANCE ERIA 6 aìziario ris