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Ordinanza — n. 24530/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural error for holding court while defendant was detained and hospitalized.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24530/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated theft. The appellant argued that the appellate court violated procedural norms by holding a hearing while he was detained and hospitalized, unable to appear personally. The court rejected this claim, ruling that the statutory provision for personal appearance does not apply to cartular proceedings where the defendant failed to timely request physical participation.

Regesto Legislator

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Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 420-ter cod. proc. pen.: In cartular proceedings where the defendant fails to timely request personal participation, the rule requiring physical appearance does not apply, rendering the absence of the detained defendant legally valid.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural error detained defendant cartular proceedings personal appearance appeal inadmissibility hospitalization criminal appeal assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 420-ter cod. proc. pen.
non trova applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter cod.
art. 420-ter cod. proc. pen
non trova applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen.
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Testo completo

ato a CAPUA il 23/08/1991 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonio Fusco ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 1° aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione in concorso; - che l'unico motivo di censura - che lamenta inosservanza di norma processuale, per aver la Corte territoriale celebrato l'udienza in assenza dell'imputato, pur essendo detenuto ed impossibilitato a comparire in quanto ricoverato presso la struttura sanitaria dell'istituto di detenzione - è manifestamente infondato, in quanto, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M