Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24527/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction due to inadmissible reiteration of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24527/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly justify the aggravating circumstance of significant damage, but the court found this argument merely a reiteration of the appellate court's already examined points. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence and upheld the conviction for fraudulent bankruptcy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal that merely reiterates the arguments of the second instance without presenting new grounds or a distinct legal interpretation is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of arguments fraudulent bankruptcy aggravating circumstance Cassation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a NAPOLI il 12/02/1961 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giulio Pasquale ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di due diverse società; - che l'unico motivo del ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione dei medesimi profili di censura prospettati con i motivi di appello già vagliati dal giudice di merito, sicché la censura si risolve nel prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie (in questa sede inammissibile); ma è anche manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha valutato non solo l'entità delle operazioni poste in essere dall'imprenditore e la conseguente diminuzione del patrimonio d'impresa, ma anche i riflessi che tale diminuzione patrimoniale hanno prodotto, comparando - per ciascuno dei fallimenti - l'attivo con la massa che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che le precedenti osservazioni assorbono ogni considerazione in ordine all'invocata prescrizione (quale conseguenza dell'esclusione dell'aggravante contestata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas