Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding sentencing and recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the sentencing and recidivism findings. The lower court confirmed convictions for aggravated theft and attempted theft, while the defense argued for an alternative reading of evidence to apply statutory mitigation. The court ruled that the appeal sought a re-evaluation of facts and legal balancing, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or perform a new legal balancing exercise; it can only verify the absence of specific procedural errors or manifestly unfounded arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Abdelwahd Aziz ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato in concorso e tentato furto aggravato in concorso; - che l'unico motivo di censura - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto alla sussistenza della recidiva, dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen. e al conseguente giudizio di bilanciamento, invocato in termini di prevalenza - è, in parte, manifestamente infondato (in quanto la Corte - pag. 4 della sentenza impugnata - ha dato atto del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, e tanto è sufficiente a dar conto anche della manifesta infondatezza della censura afferente al giudizio di bilanciamento, alla luce del chiaro disposto dell'art. 69 cod. pen.) e, in parte, indeducibile (poiché la censura afferente alla sussistenza dell'attenuante invocata è volta a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - hanno indicato le ragioni della ritenuta attribuzione dei fatti all'imputato, della sua identificazione e delle ragioni del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante: pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P P.Q.M