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Ordinanza — n. 24521/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for bribery and embezzlement, rejecting claims of omitted evidence and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24521/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for bribery and embezzlement. The appellant argued that crucial testimony was omitted and that generic mitigating circumstances should have been recognized, but the court found these arguments unsupported by the record. The decision emphasized that appellate review cannot substitute the trial judge's factual assessment or prefigure alternative interpretations of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal must demonstrate specific gaps or illogicalities in the lower court's reasoning regarding omitted evidence; generic mitigating circumstances require positive justification based on specific elements favorable to the defendant's personality.

Parole chiave

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appellate review standards omitted evidence admissibility generic mitigating circumstances bribery conviction embezzlement liability testimonianza inattendibile lacune probatorie obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577
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Testo completo

posto da: LAHOUIDI MONAIM nato il 13/06/1993 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Monaim Lahouidi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496 e 378 cod. pen.; - che il primo motivo di censura - che lamenta omessa assunzione di una prova decisiva, in ipotesi difensiva rappresentata dalla testimonianza di Ossama Chahid - è indeducibile in quanto la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577); circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si è limitata a dedurre la necessità di assumere la testimonianza, laddove la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all'infondatezza dell'assunto difensivo (pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è anch'esso indeducibile in quanto le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che il terzo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di favoreggiamento - è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - ha indicato le ragioni della ritenuta condotta di favoreggiamento (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); 2- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M