Italian court dismisses appeal against attempted theft conviction due to prior convictions barring non-punishment defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft. The appellant argued that a specific non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code should have been recognized, but the court found this defense inapplicable due to the appellant's prior criminal convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The defense of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code is inapplicable when the defendant has prior convictions that render the specific statutory conditions for its application unmet.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MIGLIORATI ARTEMIO nato a BAGNOLO MELLA il 02/09/1961 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Artemio Migliorati ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata) che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M