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Ordinanza — n. 24518/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments seek re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the conviction for the crime of false accusation. The court held that the arguments sought to re-evaluate the evidence and sentencing criteria, which fall outside the scope of the Supreme Court's review. Consequently, the lower court's decision upholding the conviction and sentence was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Supreme Court's review is limited to checking for specific procedural errors and legal violations, not to re-evaluating the evidence or re-determining the facts and sentencing.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Review False Accusation Charge Judicial Review Scope Inadmissible Appeal Sentencing Determination Evidence Re-evaluation falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 483 cod. pen
- che Tonino Bellone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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Testo completo

posto da: BALLONE TONINO nato a FRANCAVILLA AL MARE il 26/07/1974 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Tonino Bellone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che entrambi i motivi di censura - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - sono indeducibili in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - ha indicato le ragioni della ritenuta sussistenza del reato (e, in particolare, della chiara consapevolezza da parte dell'imputato della falsità della denuncia di smarrimento presentata: pag. 4 della sentenza impugnata) e (seppur sinteticamente: pag. 5 della sentenza impugnata) i criteri adottati nella concreta determinazione della pena irrogata, in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:

Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M