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Ordinanza — n. 24516/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for assault and private violence, upholding lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24516/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Leonardo Impellizzeri and Giovanna Pantè inadmissible regarding charges of private violence and non-punishability. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and the application of a non-punishment clause, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the civil party's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts; appeals challenging the substantive evaluation of proof are inadmissible unless specific procedural errors are identified.

Parole chiave

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private violence assault charges non-punishment clause cassation inadmissibility evidence re-evaluation motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di censura - che vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di censura - che vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

posti da: PANTE' GIOVANNA nato a TAORMINA il 13/12/1977 IMPELLIZZERI LEONARDO ANDREA nato a CATANIA il 12/07/1989 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Leonardo Andrea Impellízzeri e Giovanna Pantè ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riqualificata l'originaria imputazione di lesioni personali in quella di percosse e ritenuta questa assorbita nella parallela contestazione di violenza privata, ha rideterminato il trattamento sanzionatorío irrogato; - che, il 31 marzo 2026, la parte civile ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall'imputato e la conferma della sentenza impugnata; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata - è indeducibile in quanto in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, è manifestamente infondato, atteso che l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata e la Corte territoriale ha dato atto tanto della condotta violenta assunta dai ricorrenti, quanto della connessa costrizione subita dalla persona offesa (pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di censura - che vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che gli imputati devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente processo dalla parte civile, liquidate come in dispositivo; PQM Dichia P.Q.MCondanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 29 aprile 2026 Il (17-491A 11g12026Giudikidfit3 uitt 3