Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, upholding lower court's sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the conviction for attempted theft. The court held that the lower court's evaluation of non-punishability under Article 131-bis and the application of recidivism were matters of discretionary judgment reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 56 cod. pen.: The Supreme Court lacks jurisdiction to review the substantive evaluation of non-punishability, recidivism, and sentencing discretion exercised by the court of first instance, provided the reasoning is free from logical or legal flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DIAW SAREGNA nato il 12/02/1993 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Saregna Diaw ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, confermando la condanna pronunciata in primo grado - la ha ritenuta responsabile dei due tentati furti contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto (precluso a questa Corte), logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) e la valutazione della sussistenza degli elementi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto all'applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen. nella sua massima estensione - è indeducibile in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone. un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); 2- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M