Italian Supreme Court dismisses appeal regarding discretionary non-punishment evaluation under Article 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued that the court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code, claiming a violation of law and defective reasoning. The Court ruled that assessing non-punishment is a discretionary power of the trial judge, immune from appellate review unless logical or legal errors exist, and found the appellant's specific recidivism contestation rendered the invoked provision inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The evaluation of non-punishment under Art. 131-bis is a discretionary power of the trial judge, immune from appellate review absent logical or legal defects, requiring only the indication of relevant elements rather than a full re-examination of all factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: IZQUIERDO IBACACHE DANIEL FELIPE nato il 29/07/1989 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Daniel Felipe Izquierdo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto la valutazione della sussistenza della detta causa di non punibilità è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), sicché la censura si risolve si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto (precluso a questa Corte), logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che tale motivo è comunque manifestamente infondato, in quanto alla luce della contestazione suppletiva della recidiva specifica (intervenuta in primo grado), il minimo edittale diviene incompatibile con l'applicazione dell'invocata disposizione normativa; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM P.Q.M11 FuneGiudiziario 1.- M a De