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Ordinanza — n. 24503/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24503/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a conviction for aggravated theft but failed to allege specific mischaracterizations of evidence. The court found the appeal sought a prohibited review of factual evaluations and merely reiterated arguments already rejected by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a review of the merits of factual evaluations without alleging specific mischaracterizations of evidence or incorrect application of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific allegations review of facts aggravated theft Court of Cassation doppia punibilità gravi addebiti penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

posto da: PAVANI CRISTIANO nato a BONDENO il 25/03/1971 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pavani Cristiano era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo è pure privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.Mr oePosITATA em CAN WzR!A f 6 e Santi,- 2