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Sentenza — n. 24500/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits due to statute of limitations after second instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24500/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment because the criminal offense had expired under the statute of limitations. The defendant argued that the lower courts ignored evidence of her efforts to prevent bankruptcy and personal debt assumption. The court ruled that since the first two grounds for appeal were not manifestly unfounded, the case could not be remitted, necessitating a dismissal based on the elapsed time limit.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: When the first grounds for cassation appeal are not manifestly unfounded, the court cannot examine subsequent statutory bars to prosecution and must dismiss the appeal if the limitation period has expired.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure code manifestly unfounded annulment without remittal bankruptcy offense judicial preclusion extinction of crime

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, lamentando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.4.
art. 131-bis cod. pen
Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, lamentando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266
1Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.
Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981
217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez.
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903
213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903).

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Testo completo

osto da: MALAVOLTI MICHELA nato a BOLOGNA il 09/09/1987 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa 21 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Malavolti Michela in ordine al reato di bancarotta semplice, per avere aggravato il dissesto della società "Home 2 s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 21 febbraio 2017. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata (amministratrice unica della società) avrebbe aggravato il dissesto della società, «omettendo di chiedere per tempo il fallimento, essendo lo stato di decozione evidente già dall'anno 2014». Con sentenza emessa il 6 giugno 2024, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo all'imputata il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione. Sostiene che alcuna colpa sarebbe riscontrabile nella condotta dell'imputata, atteso che essa si sarebbe limitata «ad avallare la proposta di acquisto suggerita dalla stessa curatela fallimentare della società "M2"». L'imputata, inoltre, si sarebbe adoperata per far fronte ai primi segnali di crisi, tentando di evitare il fallimento della società.

I giudici di merito avrebbero trascurato tali elementi, di sicura rilevanza in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe valutato che l'imputata, al fine di evitare il fallimento, aveva, prima, tentato di ottenere un finanziamento dalle banche e, poi, aveva deciso di accollarsi personalmente il debito relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Tali elementi, provati dalla difesa con la relativa documentazione, sarebbero stati completamente trascurati dai giudici di merito. 2.3.

Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, lamentando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con un quarto motivo, contesta l'entità della pena applicata.

3. Deve essere evidenziato che i reati si sono estinti dopo la sentenza di appello. Invero, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere il 21 febbraio 2017, risulta decorso il 21 agosto 2014. 1Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). Ebbene, nel caso in esame, i primi due motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

P.Q.M