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Ordinanza — n. 24493/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24493/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a partial reform of a fraud conviction regarding bankruptcy, arguing for a new fact-finding. The court rejected this because the grievances lacked specific allegations of evidence misrepresentation and merely reiterated unaddressed points from the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances do not specifically allege a misrepresentation of evidence or an incorrect application of law, but instead seek a review of the merits or a new fact-finding.

Parole chiave

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inadmissibility specific allegations evidence misrepresentation merit review bankruptcy fraud Cassation appeal procedural defect abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

posto da: STASI ANTONIO nato a MATERA il 31/01/1971 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza del 10 aprile 2015, il Tribunale di Ferrara aveva condannato Stasi Antonio reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, in relazione all'omonima ditta individuale, fallita il 21 febbraio 2013; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando la prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale e rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M