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Sentenza — n. 24492/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance theft conviction due to statute of limitations expiration before judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24492/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's 2025 judgment convicting Dervishaliaj Irma for theft and attempted theft. The appellant argued the crimes were time-barred and the charges were indefinite, but the court found the maximum prescription periods had expired in 2020 and 2021 respectively. Consequently, the conviction was voided because the crimes extinguished by statute of limitations prior to the second-instance ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When the maximum prescription period for a crime expires before the second-instance judgment, the conviction must be annulled without remittal due to the extinction of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations theft conviction extinction of crime second instance judgment annulment without remittal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.

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Testo completo

osto da: DERVISHALIAJ IRMA nato il 03/08/1986 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 20 giugno 2018, aveva condannato Dervishaliaj Irma, per i reati di furto e di furto tentato. Con sentenza del 24 ottobre 2025, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena.

2. Avverso la sentenza di appello, l'imputata, per mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Sostiene, con un primo motivo, che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado e, con un secondo motivo, che il capo di imputazione sarebbe indeterminato.

3. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo. Quanto al reato di furto, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 16 giugno 2013, risulta decorso il 16 dicembre 2020. Mentre, per quel che riguarda il reato di furto tentato, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 5 luglio 2013, risulta decorso il 5 gennaio 2021. Entrambi i reati, dunque, risultano prescritti prima della sentenza di appello, pronunciata 24 ottobre 2025. Il secondo motivo risulta assorbito. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. P.Q P.Q.MPieran elo Cirillo . DePOSITATA ; , v- IN CN ELLER1A G 2026 Funzì o Giudi'Matio