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Ordinanza — n. 24489/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence of factual distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, arguing for a new factual reconstruction without proving actual evidence distortion. The court rejected this because the lower court's reasoning was logically sound and not subject to review on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must demonstrate specific factual distortion or legal error; generic challenges to merit or requests for new fact-finding are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and evidence-based.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual distortion merit review evidence distortion Cassation procedure abbandono del procedimento per truffa infrazione privilegiata permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 624 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Florindi Walter era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

nato a MONTESILVANO il 07/08/1952 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Florindi Walter era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con tutti e tre i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M