Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence of proof misinterpretation regarding conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 624-bis of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of facts and sentencing alternatives, but the court found these arguments lacked specific allegations of evidence misinterpretation. Consequently, the court ruled that the appeal sought an impermissible review of factual assessments and rejected the request for alternative sanctions due to insufficient grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a review of the merits of factual evaluations without alleging specific misinterpretations of evidence, as the court of last instance cannot substitute its own factual reconstruction for that of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LUNGARO GIAN BATTISTA nato a VIGEVANO il 10/05/1974 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Lungaro Gian Battista era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso - in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive - una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto; che il presupposto da cui deve muovere il giudice, al fine dell'applicazione della pena sostitutiva, «è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena»; che il controllo di legittimità, «rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva, non può che fermarsi, secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici)» (Sez. 5, n. 43622 dell'11/07/2023, Lullo, n.m.); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M