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Ordinanza — n. 24482/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and generic censure on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24482/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giacomo Siino inadmissible. The appellant challenged his conviction for aggravated theft, but the sole ground raised was a generic reiteration of grievances already addressed in the lower court's decision. The court ruled that such vague censure regarding sentencing discretion does not meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reiterate grievances already decided, as generic censure on sentencing discretion does not allow for a new evaluation absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds generic censure sentencing discretionary sentencing review reiteration of grievances risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

ato a CARINI il 21/05/1990 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di Siino Giacomo per il reato di furto pluriaggravato; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che le censure mosse al bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto generiche; che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); - che le «conclusioni scritte» dell'avv.

Valerio Nicolini non contengono argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M-- Nere GiudiziatiO lantis 2 '