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Ordinanza — n. 24481/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism claim and generic second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24481/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of recidivism under Articles 624 and 493-ter of the Penal Code, but the Court found the first ground manifestly unfounded as it aligned with Supreme Court precedents on judicial argumentation. The second ground was deemed intrinsically generic, and the Court affirmed that appellate discretion on sentencing comparisons is immune from cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 624, 493-ter cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded regarding recidivism and the second ground is intrinsically generic, as appellate discretion on sentencing comparisons falls outside cassation review absent arbitrariness.

Parole chiave

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recidivism cassation appeal inadmissibility appellate discretion penal code provisions abuso di carte-chèques offesa al credito credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 493-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

nato a PALERMO il 13/12/1978 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Li Castri Santo era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in ordine alla contestata recidiva, la motivazione risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; - che il secondo motivo è intrinsecamente generico; che, in ogni caso, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M