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Ordinanza — n. 24476/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints on sentencing and lack of specific evidence misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Laura Masolin inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft. The appellant raised multiple grounds, including general complaints about sentencing and a request to re-evaluate facts, but failed to allege specific misrepresentations of evidence. The court ruled that such generic arguments regarding sentencing discretion and merit do not justify a cassation review absent clear arbitrariness or logical flaws in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific allegations of misrepresentation of evidence or illegal application of law; generic complaints regarding the discretion of the sentencing judge or the balance of aggravating and mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion generic complaints misrepresentation of evidence criminal liability abbandono del procedimento per truffa restituzione dell'assistenza sociale ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Masolin Laura era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Masolin Laura era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

ato a MILANO il 09/05/1989 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Masolin Laura era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità su autonome valutazioni (cfr. la sentenza impugnata, a partire dalla quinta pagina della motivazione); - che la ricorrente, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che le censure mosse, con il quinto motivo, all'applicazione delle aggravanti sono inammissibili, in quanto generiche, assertive e inedite (non essendo state specificamente poste con l'appello); che le censure mosse al bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto generiche; che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); - che la memoria dell'avv.

Danilo Buongiorno non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che la parte civile, con la memoria dell'avv. Francesco Attilio Bico (depositata tardivamente), si limita a chiedere di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; 2_ P.Q.M6 11 F ziario Swork 3