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Ordinanza — n. 24474/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against attempted burglary conviction for reiterating lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Antonija Lorch and Jessica Rainhard inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding the aggravating circumstance of violence and the sentencing, but the court found these arguments merely repeated the lower court's reasoning without new evidence. Consequently, the court upheld the conviction for attempted burglary with violence and ordered the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals that merely reiterate the arguments of the appeal without identifying specific distortions of the evidence or exercising the discretion reserved to the trial judge are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Reiteration of Arguments Sentencing Discretion Attempted Burglary Violence as Aggravating Factor controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
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Testo completo

nato il 06/07/1961 RAINHARD JESSICA nato a SCHIO il 13/07/1992 avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonija Lorch e Jessica Rainhard ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, le ha ritenute responsabili del reato di tentato furto in abitazione, aggravato dall'uso della violenza sulle cose; - che il primo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione dei medesimi profili di censura prospettati con i motivi di appello già vagliati dal giudice di merito, sicché la censura si risolve nel prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - ha indicato le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - è anch'esso indeducibile la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M