Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24472/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof misrepresentation and improper merit review requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24472/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Moawad Yasser Kias Abdalla inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant's arguments were rejected as they sought a substantive review of factual evaluations and sentencing without alleging specific evidence misrepresentations, violating cassation limits. The court emphasized that the first two grounds were merely repetitive of prior grievances while the third raised impermissible issues regarding sentencing discretion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a review of the merits of factual evaluations or sentencing without alleging specific misrepresentations of evidence or logical flaws in the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific misrepresentation merit review prohibition sentencing discretion repetitive grievances irregolarità finanziarie cattiva gestione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

IAS ABDALLA nato il 10/02/1971 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Moawad Yasser Kias Abdalla — nella qualità di amministratore unico, prima, e di liquidatore poi — era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in relazione alla società "Primo Sole s.r.l.", fallita il 17 luglio 2019; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i primi due motivi sono pure privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 10, 11, 12 e 13 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che, con il terzo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); - che la memoria dell'avv. Antonello Tintinaglia non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M