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Ordinanza — n. 24466/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24466/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24466/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: BEVILACQUA SANDRO nato a REGGIO CALABRIA 11 10/10/1983 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Sandro Bevilacqua ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen., quanto alla ritenuta qualificazione dei luoghi in cui si è consumato il fatto in termini di privata dimora - è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24466/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen., quanto alla ritenuta qualificazione dei luoghi in cui si è consumato il fatto in termini di privata dimora - è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.

Parole chiave

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delitto contro i beni valore locativo danneggiamento reato di poca entità valore patrimoniale scippo

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
- che Sandro Bevilacqua ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 624-bis cod.
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Testo completo

posto da: BEVILACQUA SANDRO nato a REGGIO CALABRIA 11 10/10/1983 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sandro Bevilacqua ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen., quanto alla ritenuta qualificazione dei luoghi in cui si è consumato il fatto in termini di privata dimora - è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.

U. n. 31345/17, Rv. 270076) e la Corte territoriale ha evidenziato che la bicicletta sottratta si trovava parcheggiata, con una catena di sicurezza, all'interno di spazi di pertinenza di un complesso condominiale ove abitava la persona offesa; - che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è indeducibile per genericità, perché, a fronte del furto di una bicicletta elettrica, non ha indicato concreti dati fattuali dai quali dedurre l'invocata particolare tenuità del valore, non considerando che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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