Ordinanza — n. 24464/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: BEVILACQUA MARIANO nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1970 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Mariano Bevilacqua ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 8 -ter cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce la mancanza della querela, quale necessaria condizione di procedibilità - è manifestamente infondato avendo la persona offesa esplicitamente manifestato, nella denuncia presentata il 7 gennaio 2016, la richiesta di punizione nei confronti dell'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MteFea 2o26
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24464/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis e 625 n. 8 -ter cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce la mancanza della querela, quale necessaria condizione di procedibilità - è manifestamente infondato avendo la persona offesa esplicitamente manifestato, nella denuncia presentata il 7 gennaio 2016, la richiesta di punizione nei confronti dell'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MteFea 2o26
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BEVILACQUA MARIANO nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1970 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Mariano Bevilacqua ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 8 -ter cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce la mancanza della querela, quale necessaria condizione di procedibilità - è manifestamente infondato avendo la persona offesa esplicitamente manifestato, nella denuncia presentata il 7 gennaio 2016, la richiesta di punizione nei confronti dell'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MteFea 2o26