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Ordinanza — n. 24456/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for a registered defense attorney's signature. Although the defense attorney digitally counter-signed and transmitted the document, the law strictly mandates that appeals against criminal judgments must be signed by a qualified lawyer. Consequently, the court ruled the appeal invalid without further procedural formalities, ordering the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if personally signed by the accused, as it must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by defendant registered defense attorney requirement Cassazione ordinanza procedural defect appeal difetto di sottoscrizione furto aggravato permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
289116); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 5, n. 40406 del 29/10/2025
272011); e ciò anche nel caso in cui il difensore abbia controfirmato l'atto con sottoscrizione digitale e trasmesso l'impugnazione nel rispetto delle regole previste dalla legge (Sez. 5, n. 40406 del 29/10/2025, Rv.
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Testo completo

posto da: MARCHIOTTO MIRKO nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 11/05/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mirko Marchiotto ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, laddove il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); e ciò anche nel caso in cui il difensore abbia controfirmato l'atto con sottoscrizione digitale e trasmesso l'impugnazione nel rispetto delle regole previste dalla legge (Sez. 5, n. 40406 del 29/10/2025, Rv. 289116); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara in P.Q.M