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Ordinanza — n. 24454/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction with aggravating circumstance for public office property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24454/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft with an aggravating circumstance. The defendant argued against the application of Article 625, Section 7 of the Penal Code, which penalizes theft from public offices regardless of the property's ownership. The court rejected this, citing established precedent that the aggravating factor protects public trust and institutional integrity, not just specific property rights.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; The aggravating circumstance for theft from public offices applies even if the stolen item does not belong to the office or relate to its functions, as the rationale is the protection of public trust.

Parole chiave

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theft from public office aggravating circumstance public trust protection criminal appeal inadmissible Article 625 Penal Code furto di lieve entità corruzione di pubblici ufficiali stranieri reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, Lombardi, Rv. 278154
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Testo completo

nato il 21/04/2001 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Oueslati Hamdi era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengano svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici» (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, Lombardi, Rv. 278154); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M