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Ordinanza — n. 24452/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding merit review and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24452/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's attempt to review the trial court's factual findings and sentencing. The defendant argued for a new fact reconstruction and a re-evaluation of the penalty reduction, but the court found these grounds impermissible as they sought a substantive review of the lower court's discretion. The decision rests on established principles that appellate courts cannot re-examine the logic of the first instance judgment or substitute their own assessment of the penalty's congruity.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: The appeal court cannot review the factual findings or the substantive discretion of the trial judge regarding sentencing, including the application of mitigating circumstances, unless there is a clear logical error or arbitrariness in the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances reduction factual findings re-examination penal congruity assessment revisione della sentenza penale abbandono del procedimento per truffa verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Makovetskyi Maksym era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Makovetskyi Maksym era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli
Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv.
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata
271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv.
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Testo completo

da: MAKOVETSKYI MAKSYM (CUI: 043QFZ7) nato il 27/06/1995 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Makovetskyi Maksym era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che, con il secondo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità della sanzione; che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice dì secondo grado ampiamente soffermato sugli elementi che assumevano rilievo nella determinazione dell'entità della diminuzione della pena (cfr. pagina 7 sentenza impugnata), valutati in maniera analitica e senza incorrere in alcun vizio logico; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M