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Ordinanza — n. 24448/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation by higher court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24448/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning, was deemed unprovable at this stage as it sought a factual reconstruction already properly examined by the lower court. The court ruled that such a re-evaluation of facts falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge and is outside the cassation court's powers.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the lower court; appeals seeking a new factual reconstruction are inadmissible as they exceed the cassation court's jurisdiction reserved for legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal factual re-evaluation inadmissibility jurisdiction limits lower court facts motivi di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

NIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Junior Carosiello; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione, non è deducibile in questa sede in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; che, inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M