Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and prescription errors regarding substitute penalty and statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the first argument regarding the substitute penalty under Article 53 of Law No. 189/1981 unfounded because the request was made generically without specific arguments or identified penalties at the appellate stage. Furthermore, the second argument concerning the statute of limitations was rejected because the limitation period for the offense expired after the second-instance judgment was issued, rendering the claim for prescription declaration untimely. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and was procedurally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 della legge n. 189/1981; Art. 707 cod. pen.; L. 23 giugno 2017, n. 103: An appeal claiming lack of reasoning for a substitute penalty request is inadmissible if the request was made generically without specific arguments or identified penalties, and a claim for prescription is inadmissible if the limitation period expires after the second-instance judgment.
Parole chiave
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nato a CATANIA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Ponzio; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce assenza di motivazione in relazione all'applicazione di pena sostitutiva ex art. 53 della legge n. 189/1981, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la richiesta di applicazione pena sostitutiva è stata avanzata per la prima volta in sede di conclusioni davanti al giudice di appello, priva di argomentazioni a sostegno e in maniera del tutto generica, non essendo stata neppure individuata, fra quelle previste dalla legge, la pena sostitutiva oggetto della richiesta; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la contravvenzione contestata (di cui all'art. 707 cod. pen.), commessa il 17 settembre 2019, si prescrive nel termine (prorogato) di cinque anni, che nella specie è scaduto il 17 settembre 2024, termine al quale deve essere aggiunto quello di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, periodo di sospensione (che decorre dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla data della lettura del dispositivo della sentenza di appello, e dunque nella specie dal 29 maggio 2023 al 10 settembre 2025), che nella specie è superiore a un anno, così che risulta scaduto scaduto successivamente alla sentenza di appello, come detto emessa il 10 settembre 2025; ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la prescrizione non può essere dichiarata, risultando il ricorso inammissibile ed essendo il relativo termine decorso solo successivamente alla sentenza di secondo grado; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
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