Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment for crimes against property against close relatives under Art. 649 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the convicted act should not be punishable under Article 649 of the Penal Code because it involved crimes against property committed against close relatives. The court rejected this claim, noting that the specific crime in question was not listed among the offenses covered by the non-punishment provision, and that generic mitigating circumstances had already been granted by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 cod. pen.; Art. 497-ter cod. pen.: The provision granting non-punishment for crimes against property committed against close relatives applies only to offenses explicitly listed in the third title of the second book of the Penal Code; acts falling outside this specific list do not benefit from the exemption, and generic mitigating circumstances are distinct from statutory non-punishment clauses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o a GROTTOLELLA il 30/01/1963 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Conte; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. pen., a tenore del quale non è punibile chi ha commesso i fatti preveduti dal titolo tredicesimo (delitti contro il patrimonio) del libro secondo del codice penale in danno dei prossimi congiunti indicati al comma 1 del detto articolo, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che il reato contestato, previsto dall'art. 497-ter cod. pen., non è contemplato fra i delitti contro il patrimonio, per i quali è prevista la citata causa di non punibilità; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, se si considera che le dette circostanze sono già state concesse dal giudice del merito; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Lucia Aielli oePosITATA IN CAN L FRIA 2026 F