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Ordinanza — n. 24444/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts were already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24444/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a factual re-evaluation regarding the underlying crime and statutory violations, but the Court held that such arguments merely repeat issues already decided by the lower court. Consequently, the Court ruled that it lacks the authority to re-examine factual elements reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements already assessed by the lower court, and appeals based on such re-evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual re-evaluation Court of Cassation powers review of lower court statutory violations motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 62, n. 4 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa applicazione degli artt.
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Testo completo

to a GENONI il 21/06/1955 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriana Pala; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto presupposto della contestata ricettazione, non è deducibile in questa sede in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; che, inoltre, tale motivo di ricorso non è consentitQdalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa applicazione degli artt. 131-bis e 62, n. 4), cod. pen., sono anch'essi non consentiti in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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