Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24442/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and procedural admissibility regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24442/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and fines. The first appeal was rejected because it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court regarding the lack of spontaneity for a mitigating circumstance. The second appeal was barred by law as it challenged the sentencing measure, while the third appeal was deemed too generic and lacking specific correlation to the contested decision. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the strict requirements for admissibility under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: Appeals must be specific and not merely reproduce arguments already decided by the lower court; challenges to sentencing measures are inadmissible in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal procedural admissibility sentencing mitigation repetition of arguments motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posti da: PATRICIELLO BIAGIO nato a ACERRA il 06/10/1998 ZANFARDINO FRANCESCO nato a ACERRA il 06/09/1994 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Francesco Zanfardino e Biagio Patriciello, rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Zanfardino, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha chiarito che, nel caso in esame, l'imputato si è limitato a restituire la refurtiva solo dopo aver notato le forze dell'ordine, per cui il gesto da lui compiuto non può considerarsi spontaneo e tempestivo, presupposto per l'applicazione della circostanza attenuante in esame (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte di merito valutato in favore dell'imputato le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nella massima estensione, rispetto alle aggravanti (si veda ancora pagina 5); rilevato che, l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del Patriciello, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato allo stesso contestato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila Fran rD—ro in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Lucia Aielli j.;\ ),ait(2.A. ;