Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24436/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction as facts are fully proven and no legal errors exist.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24436/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a factual reconstruction and lenient sentencing, but the court found the lower court's reasoning logically sound and fully supported by trial evidence. Consequently, the conviction for fraud using a false check was upheld without modification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation cannot request a reconstruction of facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, nor can they challenge the granting of mitigating circumstances or suspended sentence when the lower court's reasoning is free from logical or legal flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraud conviction false check usage cassation inadmissibility factual reconstruction mitigating circumstances notifica tardiva dei difetti tempestività dell'invio postale tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 640 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O nato a NAPOLI il 05/11/1996 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nunzio Lucarelli, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, evidenziando come dall'istruttoria dibattimentale sia risultata pienamente provata la cosciente e volontaria realizzazione, da parte del Lucarelli, di una condotta artificiosa — quale l'utilizzo di un assegno falso — al fine di indurre in errore circa il suo intento di acquistare un'automobile, spingendo così la controparte a compiere un atto dispositivo per quest'ultima dannoso, ma vantaggioso per l'imputato (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), avendo il giudice di merito chiarito come la scaltrezza del Lucarelli nel perseguire l'ingiusto profitto risultasse espressiva di una sua spiccata capacità criminale, della rilevante intensità del dolo che ha sorretto la sua condotta, nonché della gravità del danno arrecato alla persona offesa, escludendo la sussistenza di alcun elemento positivo da valutare in suo favore; che, infine, parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in questa sede, ha espresso un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla reiterazione di simili condotte, esaminando correttamente l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dello stesso (si veda, in particolare, pagina 5); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Lucia Aielli 4td 2W2-61 DEPOSI TAl IN CANC LIERiA 06,2a6 Sortaies