Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24429/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to challenge facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24429/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments merely repeated those rejected in the appellate court without providing new, specific reasoning. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility for unauthorized occupation, claiming a lack of motivation and an invalid application of the state of necessity defense. The court rejected these claims, emphasizing that the appellate judge correctly evaluated the facts and that the Cassation court lacks the power to re-evaluate factual evidence or apply different standards of proof.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 633 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the lower court, and appeals must contain specific, argumentative criticism rather than mere repetition of rejected grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific argumentation state of necessity defense unauthorized occupation of property re-evaluation of facts occupazione grave restrizione all'uso attuale divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 633 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc. Antonuccio e altro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LE nato a CAPOSELE il 01/05/1958 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Cibellis e lette le note di conclusioni e la nota spese depositate in data 13 febbraio 2026 nell'interesse della parte civile Comune di Lioni; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., denunciandone la contraddittorietà e manifesta illogicità, risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'imputato avesse occupato il locale di proprietà pubblica, destinandolo ad ufficio e perseverando nella relativa occupazione nonostante il diniego all'autorizzazione richiesta e l'intervenuta ordinanza di sgombero, dimostrando in tal modo la piena consapevolezza e volontà di occupare sine titulo detto immobile); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato dalla Corte territoriale, secondo cui «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia» (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc.

Antonuccio e altro, Rv. 264560 - 01), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, stante la destinazione ad P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lioni (AV) che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 5 marzo 2026.

Il Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Lucia Aielli / iDEPOSITATA -1 r- ERIA 2026fi 4udiziatiO Marzia SaMs