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Ordinanza — n. 24426/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24426/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24426/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E nato a NAPOLI il 18/09/1991 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Pasquale Caiazzo; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24426/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del reato, desunta dalle modalità della condotta, dal consistente valore economico del bene ricettato e dalla particolare intensità del dolo dell'imputato, sia la capacità a delinquere di quest'ultimo, valutata alla luce dei precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena sanzione penale sanzione sproporzionata riesame dell'entità pena
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Testo completo

E nato a NAPOLI il 18/09/1991 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Caiazzo; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del reato, desunta dalle modalità della condotta, dal consistente valore economico del bene ricettato e dalla particolare intensità del dolo dell'imputato, sia la capacità a delinquere di quest'ultimo, valutata alla luce dei precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M