Cassation appeal dismissed for lack of specificity and mere factual complaints regarding evidence distortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to meet statutory specificity requirements. The appellant argued that evidence was distorted, but the court noted these claims merely repeated arguments already rejected by lower courts without new legal analysis. Consequently, the appeal was rejected as it sought a factual re-evaluation reserved for the trial judge rather than a legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely expressions of dissatisfaction regarding facts or lack the required specificity to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato a ANCONA il 02/09/1975 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mugnano Basso; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione e ricettazione, denunciando il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone Diaco, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono altresì generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta come le dichiarazioni in parola siano state oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa risultasse altamente credibile, essendosi auto accusata delle lesioni provocate all'imputato ed avendo ricevuto piena conferma dalle dichiarazioni di un osservatore estraneo alla vicenda, il testimone Diaco, che aveva anche filmato con il proprio telefono cellulare la lite intercorsa tra i due protagonisti principali); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Luca Aielli c-r-v DEPOSITATA IN CANCELLERIA G 2026 rio Giudiziario De Santis