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Ordinanza — n. 24421/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual criticism and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24421/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the first-instance court failed to properly address the subjective element of the crime of receiving stolen goods and incorrectly qualified the offense. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without providing new, specific factual criticism or legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific factual and legal criticisms; mere repetition of arguments already rejected by the appellate court or assertions lacking argumentation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific criticism repetition of lower court arguments subjective element of crime crime of receiving stolen goods Court of Cassation jurisdiction court costs and fines sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Art. 712 cod. pen.
art. 712 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Testo completo

RE nato a MESSINA il 07/02/1977 avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Barresi; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è privo di specificità perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la doglianza relativa alla contraddittorietà ed illogicità della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente anche nella forma del dolo eventuale, evita completamente di misurarsi con il complessivo apparato motivazionale della decisione impugnata, limitandosi a riproporre, in termini peraltro del tutto generici e senza puntuali riferimenti alla piattaforma indiziaria, questioni già compiutamente risolte dal primo giudice ed ulteriormente riscontrate dalla Corte di merito con motivazione esente dal vizio dedotto (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di cui all'art. 712 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché meramente riproduttivo di argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità, dovendo al riguardo ribadirsi come siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, con riferimento a tale specifica doglianza, la Corte territoriale ha rilevato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come l'elevato numero delle mattonelle indicate nel capo di imputazione, unitamente al cospicuo valore economico delle stesse, avrebbe dovuto far sorgere in capo all'imputato il sospettocirca la loro provenienza e comunque imporre una puntuale verifica al riguardo, non consentendo pertanto di aderire alla richiesta riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. (si veda ancora pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Lucia Aielli r DEPOSITATA IN CANCELLERIA