Italian Court dismisses appeal for fraud as generic complaints lack legal specificity under Article 591.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific legal grounds in the first two grounds of complaint. The appellant argued for a review of the subjective element of fraud and the discretionary comparison of circumstances, but the court found these to be mere grievances rather than specific legal arguments. Consequently, the appellate court's reasoning was upheld as free from the alleged defects, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely grievances or generic repetitions of arguments already rejected by the lower court, lacking specific legal formulation and correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BERTAZZO MARIA CRISTINA nato a PADOVA il 04/09/1964 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Cristina Bertazzo lette le note di conclusioni e le note spese depositate in data 23 febbraio 2026 nell'interesse delle parti civili e letta la memoria depositata in data 6 febbraio 2026 nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si condivide il giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice in considerazione delle complessive modalità dei fatti e del loro ripetersi in un breve periodo di tempo, con modalità quasi professionale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
L'imputata, inoltre, deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Schimmenti Giuseppa, Cilano Salvatore, Aggiusti Francesca, spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inamm P.Q.M