Italian Court dismisses appeal on conviction for money laundering due to lack of specific grounds and improper evidence review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the money laundering conviction was flawed and misinterpreted witness testimony. The court rejected these claims, stating that the lower court properly evaluated the evidence and that the Supreme Court lacks the power to re-evaluate factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, reserving such power exclusively to the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a GIOIOSA JONICA il 21/02/1961 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Diana; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciando inoltre il travisamento della prova in relazione alla erronea valutazione delle testimonianze rese nel corso del giudizio, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato perché finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle testimonianze in esame fosse emersa la prova dell'effettiva ricezione dell'assegno oggetto di contraffazione da parte del prevenuto, che aveva agito quale intermediario tra il detentore del titolo e la persona che lo aveva successivamente presentato all'incasso); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie le prove dichiarative in parola sono state oggetto di disamina anche da parte del primo giudice; ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01);che invero la Corte territoriale ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione delle particolari modalità della condotta, chiaramente indicative di una illecita attività di prestito di denaro a persone in difficoltà, nonché della presenza di precedenti penali a carico dell'imputato, sintomatici della sua maggiore capacità a delinquere (si veda pagina 8 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto ivi richiamato (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M