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Ordinanza — n. 24418/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper challenge to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24418/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for receiving stolen goods and excessive sentencing, but the Court found the arguments were merely complaints rather than specific legal violations. The court emphasized that the lower court properly applied sentencing discretion and that the appeal failed to meet the required correlation between the contested decision and the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks a specific legal ground or if it challenges the exercise of sentencing discretion without violating statutory principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal receiving stolen goods sentencing discretion lack of legal ground court costs and fine motivi di cassazione recidiva nell'infrazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

I nato a MILETO il 08/10/1949 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Bevilacqua e letta ma memoria di replica depositata il 5 febbraio 2026 nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì manifestamente infondato, risultando riproduttivo degli stessi profili di censura già discussi e puntualmente riscontrati dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie dovessero ritenersi integrati gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, in considerazione del rinvenimento dell'autovettura provento di furto all'interno di un'area affidata all'esclusivo controllo dell'imputato, che non aveva fornito alcuna spiegazione in ordine alla provenienza del bene (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità della misura della pena stabilita dal primo giudice in considerazione delle modalità della condotta, della natura del bene ricettato ed ai precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato, che non consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Lucia Aielli d délge~ -1.•1 14~NCEILIEEM