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Ordinanza — n. 24415/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-examining facts already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24415/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments sought to re-evaluate factual findings already thoroughly examined by the appellate court. The appellant claimed violations regarding the assessment of the victim's statements in a case of attempted robbery, but the court noted these issues were already properly addressed with correct legal reasoning at the lower level. Consequently, the appeal was rejected as it attempted an impermissible factual reconstruction beyond the cassation court's powers, resulting in a loss for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek to obtain a reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance, as the assessment of factual elements is exclusively reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction cassation powers merits review attempted robbery tentata rapina commisurazione della pena per rapina atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

posto da: GARANIN DMITRY nato 11 16/01/1977 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Drnitry Garanin; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, nonché vizio di motivazione in relazione all'assenza di elementi di riscontro alle dette dichiarazioni, non sono deducibili in questa sede in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; che, inoltre, tali motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

P.Q.M