Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for manifestly unfounded legal violations and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Dominici Ivan and Bertoli Dino inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the arguments regarding the reclassification of the offense and the sentencing calculation to be manifestly unfounded. It upheld the lower court's assessment that the defendant's role as a client procurer and transporter involved numerous heavy drug deals, justifying the specific penalty range applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, D.p.r. 309/90; The Court of Cassation holds that the assessment of minor offense severity requires a comprehensive evaluation of qualitative and quantitative elements, means, and circumstances to delineate the minimum criminal offensiveness of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Dominici Ivan e Bertoli Dino; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Dominici Ivan, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.p.r. 309/90, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha escluso tale fattispecie in piena conformità ai parametri indicati da questa Corte a Sezioni Unite (pronunce n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv.274076 e n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione al dato sia qualitativo che quantitativo, nonché ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, così da delineare la minima offensività penale della condotta; in particolare, ha valutato l'illecito nella sua concreta dando conto di numerosi cessioni di droga c.d. pesante e del ruolo di procacciatore di clienti e di esecutore dei trasporti rivestito da Dominici nel traffico di stupefacente ( pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), così formulando un giudizio fattuale e di natura discrezionale, esente da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bertoli Dino, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, è generico e comunque manifestamente infondato avendo la Corte di appello, alla luce della vicenda concreta e dei plurimi precedenti penali, ritenuto equa una sanzione base non superiore alla linea mediana del range edittale che è poi stata, peraltro, diminuita in ragione della concessione nella misura massima di circostanze attenuanti generiche, con successivo contenuto aumento a titolo di continuazione, pur a fronte di numerosissime cessioni; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M