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Ordinanza — n. 24394/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and tardiness of civil party's defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24394/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the tardiness of the civil party's defense and the lack of specific grounds in the appeal. The appellant's sole argument was deemed merely repetitive of facts already thoroughly examined and rejected by the lower courts with sound reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the defense of the civil party is filed late and if the grounds lack specificity by merely reproducing facts already adjudicated without new legal arguments.

Parole chiave

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tardiness of defense lack of specificity civil party appeal procedural inadmissibility repetitive arguments termine processuale perentorio ritardo del ministero pubblico intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

nato a OLEVANO SUL TUSCIANO il 23/09/1977 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caruccio Pietro; letta la memoria difensiva della parte civile CiardUlo Giovanni depositata in data 13/04/2026 e, pertanto tardiva; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorrente si limita a contestare dogmaticamente (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla completezza del compendio probatorio a carico del ricorrente e, in particolare, sulle attendibili dichiarazioni della vittima, confermate dal rimborso alla stessa di parte dell'ingiusto profitto ad opera dell'imputato il quale risultava intestatario della carta prepagata su cui esso era stato trasferito); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la richiesta di liquidazione delle spese a favore della parte civile va rigettata in quanto tardivamente avanzata.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MMa Lucia.. mperiali DEPOSI