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Ordinanza — n. 24393/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new recidiva claim and lack of specific mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24393/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding minor property damage and contested the exclusion of recidivism, but failed to specifically address the value of stolen goods or raise the recidivism issue in the appeal. The court rejected these claims because the new recidiva argument was not previously raised, breaking the procedural chain, while the mitigation argument was deemed too generic and already adequately refuted by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if new grounds are raised for the first time in the cassation stage that were not part of the appeal, as this constitutes a defect of motivation and violates the principle of procedural economy.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new grounds cassation defect of motivation recidiva contestation procedural economy mitigating circumstance chain of devolution segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

O nato a GRAGNANO il 15/09/1989 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Balzano Domenico; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si'veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata sul valore delle cose sottratte con i singoli reati e sul fatto che la sostituzione dei documenti di identità e delle chiavi di casa comportavano per la persona offesa ulteriori esborsi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; non è infatti consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di gravame e rispetto alle quali, pertanto, si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C