Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to lack of evidence and discretionary judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that generic mitigating circumstances were improperly denied. The lower court correctly evaluated the defendant's history of repeated unauthorized withdrawals totaling over €5,500 and the absence of positive data presented by the defense. The court upheld the discretionary judgment under Article 133 of the Penal Code, finding no logical flaws warranting intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appellate court's discretionary evaluation of generic mitigating circumstances based on criminal history and lack of positive evidence is not subject to cassation review absent logical defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/07/1978 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cecco Raffaele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha puntualmente e correttamente argomentato al riguardo con riferimento ai reiterati prelievi indebiti per un importo complessivo di euro 5.565,71, ai numerosi precedenti penali e alla assenza di dati positivamente valutabili, neppure introdotti dalla difesa nell'atto di appello (pag. 3 della sentenza impugnata); trattasi di valutazione discrezionale propria del giudice di merito che, in quanto esente da vizi logici e condotta con riferimento ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen., non è censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M