Cassation court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat facts already adjudicated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Chionna Maria Fontana and Bufano Maurizio inadmissible. The appellants argued for violation of law and lack of motivation regarding liability, but the court found their arguments lacked specificity. The court determined the claims merely reproduced factual criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Lecce.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific; generic reproductions of facts already adjudicated without critical engagement render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A nato a FRANCAVILLA FONTANA il 24/09/1980 BUFANO MAURIZIO nato a CISTERNINO il 08/08/1984 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di Chionna Maria Fontana e di Bufano Maurizio; considerato che il solo motivo dedotto in punto di violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi criticamente (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà della vettura a nome dell'imputata, la cui targa era stata apposta in modo da nascondere quella originaria dell'auto provento di furto e sugli elementi di prova del contributo concorsuale del coniuge coimputato); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d