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Ordinanza — n. 24391/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat facts already adjudicated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24391/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by Chionna Maria Fontana and Bufano Maurizio inadmissible. The appellants argued for violation of law and lack of motivation regarding liability, but the court found their arguments lacked specificity. The court determined the claims merely reproduced factual criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Lecce.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific; generic reproductions of facts already adjudicated without critical engagement render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of facts joint appeal court of cassation espropriazione abusiva speculazione immobiliare azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

A nato a FRANCAVILLA FONTANA il 24/09/1980 BUFANO MAURIZIO nato a CISTERNINO il 08/08/1984 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di Chionna Maria Fontana e di Bufano Maurizio; considerato che il solo motivo dedotto in punto di violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi criticamente (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà della vettura a nome dell'imputata, la cui targa era stata apposta in modo da nascondere quella originaria dell'auto provento di furto e sugli elementi di prova del contributo concorsuale del coniuge coimputato); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d