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Ordinanza — n. 24390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitted mitigating circumstance due to lack of specific request by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The sole ground was the alleged failure of the appellate court to grant a mitigating circumstance of special leniency without specific request. The court held that without a precise request containing factual data in the appeal act, the omission cannot justify a cassation complaint.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The failure of the appellate court to apply mitigating circumstances ex officio, unaccompanied by motivation, does not constitute a violation of law or lack of motivation if the accused did not formulate a specific request with precise factual references in the appeal act or at the conclusion stage.

Parole chiave

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omitted mitigating circumstance specific request requirement appellate court duty cassation inadmissibility special leniency lack of factual data procedural request pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
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Testo completo

OVANNI nato a LECCE il 03/10/1970 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Riccardis Giovanni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta difensiva, avanzata in sede di conclusioni, di concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora - come nel caso in esame (si veda il verbale di udienza del 10/09/2025) - l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M