Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding sentencing discretion under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to motivate the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for maximum mitigation, but the appellate court refused due to the predatory nature of the conduct and the timing of the confession. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, provided it is not arbitrary and sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of punishment, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, lies within the discretion of the trial judge and escapes cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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E CRISTIAN nato a CATANIA il 04/01/2002 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Messina Giuseppe Cristian; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata laddove la Corte di appello ha escluso la riduzione massima alla luce della marcata offensività della condotta predatoria e del fatto che l'ammissione dell'addebito era avvenuta solo quando si era delineato un inequivocabile quadro a carico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M